Roma - Chi ha intenzione di richiedere la detrazione fiscale del 55% per
il risparmio energetico ha uno strumento in più per farlo: l'Agenzia delle Entrate ha
diffuso la nuova
Guida alle detrazioni fiscali
aggiornata alla legge finanziaria del 2008 e al
Decreto interministeriale 7 aprile 2008.
La guida divisa in cinque capitoli infatti illustra in che cosa consiste l'agevolazione, gli
interventi interessati, la tipologia di spesa e la relativa detrazione e gli adempimenti
necessari per ottenerla.
Viene dettagliatamente descritta la procedura per accedere alle detrazioni: i certificati
necessari, i documenti da trasmettere per mezzo raccomandata o per via telematica all'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), come fare i pagamenti, i principali
adempimenti da osservare e il contenuto del certificato di asservazione per ogni singolo
intervento.
La guida inoltre, fornisce lo schema dell'attestato di qualificazione energetica, quello per
la procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale dell'edificio e le relative tabelle aggiornate dei valori limite
dell'indice di prestazione energetica e quelle dei valori limite della trasmittanza termica
(che è stata sostituita e che ha effetto retroattivo); la scheda informativa per gli
interventi e i valori minimi dei coefficienti di prestazione delle pompe di calore.
La legge finanziaria per il 2008
(legge 24 dicembre 2007, n. 244)
ha infatti prorogato fino al
31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge finanziaria del 2007 spettanti
ai cittadini che sostengono delle spese per il conseguimento del risparmio energetico nella
propria abitazione o nella propria impresa. I benefici consistono in una detrazione dalle
imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che
varia a seconda della tipologia dell'intervento seguito.
La legge finanziaria per il 2008 non è limitata solo al prorogare il termine ma ha
previsto - con decorrenza dal 1o gennaio 2008 – anche l'esonero dalla presentazione della
certificazione per la sostituzione di finestre e per l'installazione di pannelli solari; la
possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente (per
gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane l'obbligo di ripartire la
detrazione in tre rate annuali di pari importo) e l'estensione dell'agevolazione anche per
l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento (pompe di calore elettriche e a
gas).
La normativa in materia poi, è stata integrata con le disposizioni del
decreto 26 ottobre 2007.
Il decreto ha ampliato la definizione di tecnico abilitato per il rilascio
dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della
scheda informativa. Ha previsto la possibilità, in caso di più interventi per lo
stesso edificio o immobile, di produrre una documentazione unitaria anche per l'attestato di
certificazione o qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori
realizzati (e non solo per l'asseverazione, come indicava il precedente decreto) e ha chiarito
i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari (certificazioni) per essere ammessi
all'agevolazione.
(da greenreport.it del 2 luglio 2008)
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